Assistiamo i contribuenti soggetti ad accertamento fiscale in merito ad eventuali proposizioni di ricordi in Commissione tributaria e/o attraverso istanze di mediazione obbligatorie come previsto dalla normativa vigente. Il personale abilitato è qualificato ed autorizzato all'assistenza e alla difesa in giudizio in quanto Dottore Commercialista iscritto ai relativi Albi
L’art. 21 del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato o decorsi 90 giorni dalla domanda di restituzione dei tributi in caso di rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto).
Si ricorda che il termine di impugnazione è perentorio e che per il computo del termine:
• si osservano le norme dell’art. 2963 C.C. e dell’art. 155 c.p.c. (si esclude il dies a quo, cioè il giorno iniziale e si include il dies ad quem, cioè quello finale);
• se l’ultimo giorno del termine è il sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;
• si applica la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno;
• se è stata presentata istanza di accertamento con adesione (che è compatibile con il nuovo istituto) il termine per impugnare è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente (in pratica, il predetto termine è prorogato di 90 giorni). Decorsi 90 giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale della stessa.
Art. 63 DPR 600/73 Assistenza e rappresentanza avanti gli Uffici finanziari.
Approfondimento aggiornato in base all’art.6 bis del DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n.193. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 in G.U. del 02/12/2016, n.282.